
La vicenda da cui nasce lo spunto per queste note, assai brevi, si è conclusa con una recente sentenza emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, le cui motivazioni sono state depositate il 25 luglio del 2022.
Tutto ha inizio con una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che rigetta il ricorso di A e lo condanna a pagare le spese legali in favore del resistente B.
Preme specificare che le spese legali furono liquidate proprio in favore della parte B, non del legale come antistatario.
Orbene, queste spese legali rimanevano per lungo tempo impagate, così che B notificava precetto e poi pignoramento ad A.
A formulava opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vedere dichiarata l’illegittimità delle notifiche e quindi degli atti di precetto e pignoramento.
A seguito di decisione cautelare da parte del Giudice dell’Esecuzione e riforma da parte del Collegio in sede di reclamo, prima che B riassumesse la causa nel merito, A pagava le spese legali di cui alla sentenza della Corte di Cassazione.
B riassumeva la causa con ricorso davanti al Giudice del Lavoro.
A si costituiva dando atto dell’avvenuto pagamento del credito per cui era stata intrapresa l’esecuzione forzata e rilevando che, quindi, il giudizio di merito verteva solamente sulla soccombenza virtuale ai fini delle spese legali liquidate in sede esecutiva.
A sosteneva quindi l’incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, in quanto:
- l’oggetto dell’opposizione riguardava la regolarità di notifica di precetto e pignoramento, senza alcuna attinenza alla materia di lavoro, con rilevanza solo per la soccombenza virtuale;
- le spese legali liquidate nella procedura esecutiva e nell’opposizione avevano natura di lavoro, bensì ordinaria, come da Cass. Civ. n. 31694/2018;
- la causa non aveva a che vedere con rapporti di lavoro indicati nell’art. 409 c.p.c.
B contestava questo assunto, insistendo per la competenza del Giudice adito.
Il Tribunale di Genova rigettava nel merito il ricorso in riassunzione proposto da B, ma preliminarmente affermava l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza sollevata da A.
Il Giudice si rifaceva all’art. 618 bis c.p.c. e citava le decisioni nn. 2014/1980, 4677/1983 e 3560/1984 della Corte di Cassazione, per cui: “Nelle esecuzioni forzate relative a titoli esecutivi costituiti da provvedimenti giurisdizionali in materia di lavoro di previdenza assistenza obbligatorie, le opposizioni all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 CPC e le opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 dello stesso codice rientrano nella competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro, mentre la competenza del giudice dell’esecuzione fatta salva dal secondo comma del 618 bis citato concerne soltanto la prima fase del processo quando l’opposizione sia proposta dopo l’inizio dell’esecuzione forzata con ricorso a quel giudice, ma non si estende alla cognizione del merito dell’opposizione”.
La causa non è ad oggi conclusa, essendo stata proposta impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale.