OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

Con la sentenza n. 19596 del 2020, depositata il 18 settembre 2020, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto l’annoso contrasto giurisprudenziale e dottrinale su chi debba promuovere la procedura di mediazione obbligatoria a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ma partiamo dai fondamentali:

la mediazione è una specifica procedura prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2010. Il decreto definisce la mediazione comeattività svolta da un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assisteredue o più soggetti nella ricerca di unaccordo amichevoleperlacomposizionedi una controversia (conciliazione) civile e commerciale,ancheconformulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Chiunque può accedere alla mediazione per tentare una conciliazione senza che vengano precluse le negoziazionivolontarie eparitetiche relative alle controversie civili e commerciali, né leprocedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.

L’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 indica i casi in cui la mediazione è “obbligatoria”. Deve infatti obbligatoriamente esperire un tentativo di mediazione chi voglia iniziare una causa in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,comodato, affitto di aziende,risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria diffamazione con ilmezzo della stampaocon altro mezzo di pubblicità contrattiassicurativi, bancari e finanziari.

Si rinvia al decreto legislativo n. 28 del 2010 per ogni più approfondita informazione in merito alla mediazione.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice civile con cui – per l’appunto – si ingiunge ad un soggetto di pagare una certa somma di denaro o consegnare una cosa mobile determinata o una certa quantità di cose fungibili ad un altro.

Il procedimento per ottenere l’emissione di questa ingiunzione di pagamento o consegna è sommario e viene detto “monitorio”; è attivato con ricorso da chi ritiene di essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile e non prevede il contraddittorio tra le parti. Sono una volta che il decreto ingiuntivo viene notificato il soggetto ingiunto apprende l’esistenza dello stesso ed ha quaranta giorni per proporre – ove ritenga -opposizione a decreto ingiuntivo.

L’opposizione a decreto ingiuntivo (che avviene tramite atto di citazione o ricorso, a seconda del rito che si renda necessario per legge) introduce una vera e propria causa ordinaria e reintegra completamente il contraddittorio tra le parti (definite “opponente” e “opposto”), che potranno quindi difendersi nel pieno delle loro possibilità.

Si rinvia al codice di procedura civile – articoli da 633 a 656 – per ulteriori informazioni sul decreto ingiuntivo e al regolamento CE 1896/2006 per il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

Aprendosi un procedimento ordinario diviene necessario tentare la mediazione nei casi in cui questa è obbligatoria.

Ma chi, tra l’opponente e l’opposto, deve promuovere la procedura di mediazione?

Ora possiamo tornare alla sentenza della Corte di cassazione.

La vicenda traeva origine dal decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca contro due persone fisiche. Queste ultime si opponevano all’ingiunzione e il giudice dava termine per presentare domanda di mediazione.

Nessuna delle parti si adoperava in tal senso e il giudice, ritenendo che la promozione della mediazione incombesse agli opponenti, dichiarava improcedibile l’opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo, richiamando la sentenza n. 24629 del 2015 della Corte di Cassazione.

Dello stesso avviso era il giudice dell’appello, che respingeva il gravame proposto dagli originari opponenti, i quali proponevano ricorso per cassazione, citando numerosi provvedimenti dei giudici di merito e opinioni di dottrina contrari all’orientamento della Suprema Corte del 2015.

Il caso approdava infine alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

La Corte dava atto della mancanza di consenso tra gli operatori del diritto rispetto alla ripartizione dell’onere di attivazione della mediazione e richiamava i principali punti sostenuti dalle varie tesi; i giudici di merito che davano seguito alla pronuncia del 2015 mettevano in risalto soprattutto due aspetti:

  1. il fatto che l’opponente ha la veste processuale di attore perché grava su di lui la scelta se instaurare o meno il giudizio a cognizione piena;
  2. la circostanza che il decreto ingiuntivo, in assenza di opposizione, diviene definitivo, per cui la parte che intenda impedire che ciò avvenga è tenuta ad attivarsi, anche promuovendo la mediazione;

i giudici di merito che non condividevano l’indirizzo della Cassazione del 2015 richiamavano soprattutto due argomenti:

  1. a seguito dell’introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ciascuna parte riassume i propri ruoli sostanziali, quindi il creditore opposto – nella qualità di attore sostanziale – è tenuto ad attivare la procedura di mediazione;
  2. l’improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato avvio della mediazione porterebbe alla caducazione del decreto ingiuntivo e non alla sua irrevocabilità.

Le Sezioni Unite dichiaravano quindi di non condividere l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione nel 2015, di ritenere maggiormente aderente al sistema che le parti nell’opposizione a decreto ingiuntivo riassumano i propri ruoli originari (opposto = attore sostanziale – opponente = convenuto sostanziale) e di ritenere una forzatura il doppio onere in capo all’opponente di doversi opporre e dover inoltre attivare la mediazione. I Giudici ricordavano inoltre le decisioni della Corte Costituzionale (come la sentenza n. 98 del 2014), per cui l’accesso alla giurisdizione condizionato al previo esperimento di rimedi amministrativi e oneri è lecito purché entro certi limiti e senza che al mancato esperimento di detti rimedi possa conseguire la decadenza dall’azione giudiziaria.

Infine, formulavano il principio di diritto: “Nelle controversie soggetto a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.